1. I detentori di rifiuti radioattivi hanno l'obbligo di conferire i rifiuti stessi all'ANGERIR. L'obbligo di conferimento può essere assolto anche tramite i soggetti di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che siano convenzionati con l'ANGERIR.
2. I soggetti, ivi compresi quelli di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che svolgono attività che riguardano le disposizioni della presente legge devono attenersi ai criteri ed alle specifiche tecniche emanati dall'ANGERIR e devono operare il conferimento nei tempi e con le modalità concordati con l'ANGERIR stessa.
3. I provvedimenti autorizzativi di cui ai capi IV e VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, definiscono, sulla base delle tariffe relative al conferimento dei rifiuti radioattivi agli impianti dell'ANGERIR, l'entità e le modalità di prestazione di una adeguata fideiussione
a) i rifiuti radioattivi per i quali esiste un provvedimento autorizzativo, emanato ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, che ne consente lo smaltimento nell'ambiente o il cui smaltimento nell'ambiente è esente dall'autorizzazione di cui all'articolo 30 dello stesso decreto;
b) i rifiuti radioattivi che, entro un periodo di 750 giorni dalla loro produzione, soddisfano le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 154 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.